1. All'articolo 11, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, le parole: «pari a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 4.500 euro».