Art. 4.
(Incremento della deduzione per i redditi da pensione ai fini IRPEF).

      1. All'articolo 11, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, le parole: «pari a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 4.500 euro».